Comunicato Stampa
L’Avv. Prof. Daniele Granara, quale legale dei ricorrenti nanti il T.A.R. Liguria contro il Comune di Santa Margherita Ligure, relativamente alla cessione della farmacia comunale rileva che, contrariamente a quanto apparso nei giorni scorsi da dichiarazioni sulla stampa locale, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con sentenza 15 giugno 2011 n. 938, ha accolto il ricorso dei ricorrenti annullando i seguenti atti:
Determinazione del Dirigente dell'Area 2 Risorse del Comune di Santa Margherita Ligure del 11/03/2010 avente ad oggetto il bando di gara concernente "Asta pubblica per la cessione della Farmacia comunale" e relativi allegati;
Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Margherita Ligure n. 5 del 20/01/2010 avente ad oggetto "Determinazioni in merito alla gestione della farmacia comunale”.
Il T.A.R. ha altresì condannato il Comune di S. Margherita Ligure e la farmacia “Dott.Ri Turrin S.n.c.” alle spese di giudizio nella misura di 2/3.
Ne consegue che, ad oggi, in ragione del vincolo di destinazione dell’immobile, la farmacia ivi ubicata è tornata al patrimonio comunale.
Il T.A.R. ha precisato che “di fatto recidendo il nesso di interdipendenza fra appartenenza pubblica e destinazione a pubblica funzione o servizio dell’immobile s’è concretata una tacita ed immotivata sottrazione del bene dal patrimonio indisponibile del comune non affatto consentita ai sensi dell’art. 828, comma 2, c.c.”.
Il T.A.R. ha altresì affermato che i beni pubblici non possono essere legittimanti alienati se, come nel caso della farmacia, possono essere adibiti a vantaggio della collettività (cfr. pagg. 11,12,13 Sent. n.938/2011).
Ne consegue che essendo stati annullati tutti gli atti relativi alla vendita della farmacia con effetto sostanziale caducante sugli atti successivi, (cfr. pag. 8 della sentenza che richiama “l’effetto sostanziale c.d. caducante dell’aggiudicazione prodotto dall’eventuale accoglimento del gravame avente ad oggetto il bando”) , la sua conduzione da parte dei “Dott.Ri Turrin Snc” è priva di titolo e quindi ingiustificata e causa di danno erariale.
I ricorrenti chiedono, l’immediata esecuzione della sentenza, esecutiva per legge, e riaffermano in ogni sede l’indisponibile destinazione pubblica del bene a vantaggio della cittadinanza di Santa Margherita Ligure e in particolare del quartiere di “San Siro” oltre che del patrimonio comunale che, per sua natura, è destinato a soddisfare le esigenze della collettività.
Genova, 21 giugno 2011
Avv. Prof. Daniele Granara
L’Avv. Prof. Daniele Granara, quale legale dei ricorrenti nanti il T.A.R. Liguria contro il Comune di Santa Margherita Ligure, relativamente alla cessione della farmacia comunale rileva che, contrariamente a quanto apparso nei giorni scorsi da dichiarazioni sulla stampa locale, il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con sentenza 15 giugno 2011 n. 938, ha accolto il ricorso dei ricorrenti annullando i seguenti atti:
Determinazione del Dirigente dell'Area 2 Risorse del Comune di Santa Margherita Ligure del 11/03/2010 avente ad oggetto il bando di gara concernente "Asta pubblica per la cessione della Farmacia comunale" e relativi allegati;
Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Margherita Ligure n. 5 del 20/01/2010 avente ad oggetto "Determinazioni in merito alla gestione della farmacia comunale”.
Il T.A.R. ha altresì condannato il Comune di S. Margherita Ligure e la farmacia “Dott.Ri Turrin S.n.c.” alle spese di giudizio nella misura di 2/3.
Ne consegue che, ad oggi, in ragione del vincolo di destinazione dell’immobile, la farmacia ivi ubicata è tornata al patrimonio comunale.
Il T.A.R. ha precisato che “di fatto recidendo il nesso di interdipendenza fra appartenenza pubblica e destinazione a pubblica funzione o servizio dell’immobile s’è concretata una tacita ed immotivata sottrazione del bene dal patrimonio indisponibile del comune non affatto consentita ai sensi dell’art. 828, comma 2, c.c.”.
Il T.A.R. ha altresì affermato che i beni pubblici non possono essere legittimanti alienati se, come nel caso della farmacia, possono essere adibiti a vantaggio della collettività (cfr. pagg. 11,12,13 Sent. n.938/2011).
Ne consegue che essendo stati annullati tutti gli atti relativi alla vendita della farmacia con effetto sostanziale caducante sugli atti successivi, (cfr. pag. 8 della sentenza che richiama “l’effetto sostanziale c.d. caducante dell’aggiudicazione prodotto dall’eventuale accoglimento del gravame avente ad oggetto il bando”) , la sua conduzione da parte dei “Dott.Ri Turrin Snc” è priva di titolo e quindi ingiustificata e causa di danno erariale.
I ricorrenti chiedono, l’immediata esecuzione della sentenza, esecutiva per legge, e riaffermano in ogni sede l’indisponibile destinazione pubblica del bene a vantaggio della cittadinanza di Santa Margherita Ligure e in particolare del quartiere di “San Siro” oltre che del patrimonio comunale che, per sua natura, è destinato a soddisfare le esigenze della collettività.
Genova, 21 giugno 2011
Avv. Prof. Daniele Granara
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